Un acquirente ottiene una sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di un immobile, subordinato all'accollo del mutuo entro 180 giorni. A causa di ritardi non a lui imputabili (smarrimento del fascicolo in tribunale), non rispetta la scadenza. La società venditrice, poi fallita, agisce in giudizio sostenendo che il termine fosse una condizione sospensiva, rendendo nullo il trasferimento. La Cassazione dà torto al venditore, stabilendo che la scadenza per il pagamento in una sentenza di questo tipo è un semplice termine di adempimento. Il suo mancato rispetto non causa l'inefficacia automatica del trasferimento, ma va valutato come un possibile inadempimento, che in questo caso non era grave né colpa dell'acquirente.
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