Un fornitore agisce in giudizio contro un cliente per fatture non pagate. Il cliente contesta la competenza del tribunale, appellandosi a una clausola di foro esclusivo contenuta in un vecchio contratto, ormai scaduto. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: il **rinnovo tacito foro esclusivo** non è ammissibile. Anche se il rapporto commerciale è proseguito di fatto, la clausola che stabilisce un foro competente esclusivo, essendo vessatoria, non si rinnova automaticamente. Per la sua validità è necessario un nuovo accordo scritto ed esplicito. Di conseguenza, la Corte dichiara la competenza del tribunale originariamente adito dal fornitore, che vince così la questione procedurale.
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