Una venditrice cede un immobile con impianto fotovoltaico, pattuendo con l'acquirente, tramite una scrittura privata, la retrocessione a suo favore degli incentivi GSE. L'acquirente, però, ritarda gli adempimenti necessari (voltura e firma dei moduli), causando la sospensione degli incentivi e un grave danno economico alla venditrice. La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta ostruzionistica dell'acquirente costituisce un chiaro **inadempimento accordo di retrocessione del credito**. Anche se la scrittura privata non aveva la forma richiesta dal GSE, era perfettamente valida tra le parti. Di conseguenza, l'acquirente è stato condannato a risarcire il danno causato dal suo comportamento.
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