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Varianti nell’appalto: quando i lavori extra non vanno pagati

Una società committente si opponeva al pagamento di lavori extra richiesti dall’impresa costruttrice per la ristrutturazione di una villa. Il contratto originario prevedeva l’obbligo della forma scritta per qualsiasi modifica. La Corte d’Appello aveva ritenuto dovuti i pagamenti, ipotizzando un’approvazione tacita della committente. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della committente (rappresentata dalla ex socia). I giudici hanno stabilito che le varianti nell’appalto proposte dall’appaltatore richiedono sempre l’autorizzazione scritta del committente. Non è ammessa l’approvazione per comportamenti concludenti se il contratto impone la forma scritta. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24246 Anno 2023
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Pubblicato il 18 luglio 2026 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

L’importanza della forma scritta e le varianti nell’appalto

Nei contratti di edilizia privata, la chiarezza sulle opere da eseguire è fondamentale per evitare costosi contenziosi. Spesso sorgono controversie legate alle varianti nell’appalto, ovvero a quelle modifiche o lavori aggiuntivi eseguiti in corso d’opera senza un preventivo accordo formale. La Corte di Cassazione ha affrontato questo tema delicato con la sentenza numero 24246 del 2023. I giudici hanno chiarito i limiti invalicabili della forma scritta quando questa è prevista dal contratto o dalla legge.

Il caso concreto: lavori extra non autorizzati per iscritto

La vicenda nasce dalla ristrutturazione di una prestigiosa villa storica. L’Azienda appaltatrice aveva eseguito una serie di lavori extra rispetto al capitolato originario. Successivamente, l’Azienda aveva richiesto al Committente il pagamento di oltre duecentomila euro per queste opere aggiuntive. Il Committente si era opposto al pagamento. Il contratto di appalto conteneva infatti una clausola chiarissima. Tale clausola vietava qualsiasi variazione non ordinata o approvata per iscritto dal Committente stesso. Nei primi gradi di giudizio, i magistrati avevano dato ragione all’Azienda appaltatrice. Secondo i giudici di merito, il Committente aveva accettato tacitamente le modifiche. Questa accettazione derivava dalla presenza costante di un socio in cantiere e dall’approvazione della contabilità da parte del Direttore dei Lavori. Inoltre, il Committente aveva utilizzato i documenti contabili per ottenere un finanziamento agevolato.

Il valore delle clausole contrattuali sulla forma scritta

Il Committente ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per far valere il rispetto del contratto. La difesa ha evidenziato che nessuna delle modifiche contestate aveva ricevuto un’approvazione scritta. La legge stabilisce regole precise per le modifiche nei contratti di appalto. Quando le variazioni sono di iniziativa dell’appaltatore, l’autorizzazione del committente deve essere provata per iscritto. Inoltre, se le parti concordano nel contratto che ogni modifica debba avvenire per iscritto, questa clausola ha un valore vincolante assoluto. Le parti non possono superare questo limite con semplici accordi verbali o comportamenti concludenti.

Le motivazioni: perché le varianti nell’appalto richiedono la prova scritta

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Committente e ha censurato la decisione dei giudici d’appello. Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato che le varianti nell’appalto proposte dall’impresa non possono essere provate tramite testimoni o presunzioni. L’articolo 1659 del codice civile impone la prova scritta per l’autorizzazione del committente. Questo requisito serve a proteggere il committente da aumenti imprevisti dei costi. Inoltre, la Cassazione ha chiarito la portata dell’articolo 1352 del codice civile. Se il contratto prevede la forma scritta per le modifiche future, tale patto si presume voluto per la validità delle modifiche indexes. Di conseguenza, le parti non possono revocare tacitamente questa clausola attraverso comportamenti incompatibili. La semplice presenza del socio in cantiere o l’approvazione dei conti da parte del Direttore dei Lavori non equivalgono a un’autorizzazione scritta del Committente. Il Direttore dei Lavori ha poteri tecnici ma non ha il potere di modificare il contratto o di vincolare economicamente il Committente senza una specifica procura.

Le conclusioni: la vittoria del committente e il rispetto del contratto

La decisione della Suprema Corte ristabilisce un principio di legalità e certezza nei rapporti contrattuali. Il Committente ottiene una vittoria decisiva. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa a un nuovo giudice. Il nuovo giudice dovrà valutare la vicenda applicando rigorosamente le regole sulla forma scritta. Questa pronuncia lancia un messaggio chiaro a tutte le imprese e ai committenti. Nei contratti di appalto, le parole e i comportamenti non bastano a modificare gli accordi economici. Qualsiasi lavoro extra deve essere sempre autorizzato con un atto scritto firmato dalle parti. Solo la forma scritta garantisce la tutela dei diritti ed evita contestazioni future sulla contabilità del cantiere.

Il direttore dei lavori può autorizzare verbalmente varianti che comportano costi extra?
No, il direttore dei lavori ha compiti di controllo tecnico ma non può modificare le clausole economiche del contratto né autorizzare varianti senza un espresso potere di rappresentanza scritto.

Cosa succede se il contratto d’appalto prevede la forma scritta per ogni modifica?
Qualsiasi variazione concordata a voce o per comportamenti concludenti è nulla e l’appaltatore non può pretendere il pagamento dei lavori aggiuntivi eseguiti.

La presenza del committente in cantiere equivale ad accettazione dei lavori extra?
No, la semplice tolleranza o la presenza fisica del committente in cantiere non costituisce un’approvazione tacita né sostituisce l’obbligo della forma scritta.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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