Il proprietario di un'auto danneggiata da una grandinata ha stipulato una cessione del credito a favore della carrozzeria per coprire i costi di riparazione. La carrozzeria ha poi richiesto l'indennizzo alla compagnia assicurativa, che si è rifiutata di pagare. Il Tribunale ha dichiarato nullo l'accordo per indeterminatezza dell'oggetto, poiché il modulo prestampato conteneva formule generiche e contraddittorie, facendo riferimento a un incidente stradale anziché alla grandine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della carrozzeria. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l'oggetto di un contratto possa essere determinato anche per elementi esterni, in questo caso le informazioni erano troppo generiche e non consentivano di identificare il diritto trasferito. Vince la compagnia assicurativa.
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