Una società in amministrazione straordinaria si oppone allo stato passivo del fallimento di un'altra società, da cui aveva acquistato un ramo d'azienda, rivendicando la titolarità di alcuni conti correnti. Il tribunale interpreta la domanda di restituzione come una richiesta di ammissione al passivo per il credito corrispondente al saldo di un conto, accogliendola solo in parte. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della società, poiché non ha contestato correttamente, secondo le rigide regole processuali, l'interpretazione della domanda fornita dal giudice di merito, violando il principio di autosufficienza del ricorso.
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