La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12867/2025, ha chiarito un importante principio in materia di legittimazione ad agire. Un professionista, che aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento fiscale intestato esclusivamente a una società estera per la quale era stato indicato come rappresentante fiscale e amministratore di fatto, non ha il diritto di impugnare l'atto in nome proprio. La Corte ha stabilito che la legittimazione a contestare un atto impositivo spetta unicamente al soggetto destinatario della pretesa tributaria, in questo caso la società. La mera ricezione della notifica non conferisce al terzo la facoltà di agire in giudizio, rendendo il suo ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
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