La Ricorrente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza di Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso principale. L'improcedibilità era stata decisa per due motivi: la mancanza di notifica telematica asseverata e l'assenza di attestazione di conformità autografa sulla copia della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, riconoscendo un errore di fatto sulla notifica, avvenuta regolarmente via posta. Tuttavia, ha rigettato il secondo motivo, confermando che la firma sulla nota di iscrizione a ruolo non sostituisce la specifica attestazione di conformità della sentenza. Di conseguenza, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, in quanto la decisione originaria resta in piedi per il secondo motivo. Le spese del giudizio sono state compensate.
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