Un condominio ha citato in giudizio l'impresa costruttrice per diversi vizi dell'edificio. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. La sentenza chiarisce i confini della responsabilità extracontrattuale del costruttore, specificando che i difetti di lieve entità, non compromettendo la funzionalità dell'opera, non rientrano né nella garanzia per gravi difetti (art. 1669 c.c.) né nella responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), per la quale è necessario un rigoroso onere probatorio a carico del danneggiato.
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