Una società di servizi informatici ha citato in giudizio la sua subappaltatrice per inadempimento contrattuale, sostenendo la mancata fornitura di banche dati nell'ambito di un progetto pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: poiché il contratto principale era un appalto pubblico che richiedeva la forma scritta per la sua validità, tale requisito si estende anche al contratto derivato. Di conseguenza, qualsiasi presunto accordo verbale relativo al subappalto è nullo e non può essere provato in giudizio, rendendo la richiesta infondata. La decisione sottolinea l'importanza della forma scritta del subappalto nei contratti collegati ad appalti pubblici.
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