La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16675/2024, ha stabilito che il tempo di viaggio impiegato da tecnici itineranti per recarsi dalla sede aziendale al primo cliente e per tornare dall'ultimo cliente costituisce orario di lavoro e deve essere retribuito. La Corte ha dichiarato nulla la clausola di un accordo aziendale che prevedeva una franchigia non retribuita di 30 minuti, affermando che la norma imperativa prevale. Inoltre, ha chiarito che, una volta accertato il diritto alla retribuzione, spetta al giudice quantificare le somme dovute, anche avvalendosi dei dati di geolocalizzazione dei mezzi aziendali, senza che l'onere della prova gravi interamente sul lavoratore.
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