Un individuo deteneva ventidue grammi di marijuana tra persona e abitazione, insieme a un bilancino di precisione. I giudici di merito lo hanno condannato per cessione di stupefacenti di lieve entità, escludendo l'uso personale e negando la particolare tenuità del fatto sul solo presupposto dell'avvenuto smercio. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la destinazione allo spaccio e l'omessa valutazione dell'offensività minima della condotta. La Corte di Cassazione ha confermato l'impossibilità di rivalutare le prove materiali, ma ha accolto il ricorso sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità. I giudici di secondo grado hanno usato una motivazione apparente, omettendo l'analisi globale del danno effettivo e delle modalità della condotta, disponendo un nuovo giudizio d'appello.
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