Un imprenditore è stato condannato per l'abbandono di rifiuti liquidi in un fiume. In appello, ha contestato la validità dei prelievi e la qualificazione del reato, sostenendo si trattasse di scarico non autorizzato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La Corte ha chiarito che quando le acque reflue industriali vengono stoccate prima di un eventuale sversamento, interrompendo il ciclo produttivo, si qualificano come rifiuti. Il loro rilascio incontrollato costituisce quindi reato di abbandono di rifiuti liquidi e non di scarico illecito.
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