Alcuni dipendenti pubblici della Valle d'Aosta, collocati in esonero dal servizio prima della pensione, hanno chiesto l'inclusione dell'indennità di bilinguismo nel calcolo del loro trattamento economico temporaneo. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sul presupposto che l'indennità richiedesse la presenza attiva in ufficio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che l'indennità di bilinguismo costituisce una competenza accessoria fissa e continuativa, legata alla professionalità del dipendente. Di conseguenza, essa deve essere inserita nella base di calcolo dello stipendio ridotto spettante durante il periodo di esonero, anche in assenza di prestazione lavorativa effettiva.
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