La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un lavoratore riguardo al pagamento della quattordicesima mensilità. La decisione si fonda su due motivi principali: il ricorrente non ha contestato il fatto accertato in appello (cioè che il pagamento ricevuto copriva l'intero anno) e, in violazione delle norme procedurali, non ha depositato il testo integrale dei contratti collettivi su cui basava le proprie argomentazioni.
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