Una stazione appaltante pubblica ha revocato un contratto di appalto e ha richiesto alla compagnia assicuratrice il pagamento della polizza fideiussoria, qualificata come contratto autonomo di garanzia. La compagnia si è opposta eccependo l'escussione abusiva, poiché i ritardi nei lavori erano interamente imputabili alla stessa stazione appaltante, come confermato anche dal Tribunale di Roma. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della stazione appaltante. I giudici hanno stabilito che, nonostante l'autonomia della garanzia, il garante può legittimamente rifiutare il pagamento sollevando l'eccezione di dolo se il creditore agisce in modo palesemente scorretto e abusivo, tentando di trarre profitto dai propri stessi inadempimenti.
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