L'Azienda ha pagato oltre 59.000 euro al Lavoratore in esecuzione di una sentenza di primo grado, poi riformata in appello. Nel rito del lavoro, la sentenza d'appello ha rigettato le domande del Lavoratore ma, per un errore, non ha inserito nel dispositivo la condanna alla restituzione delle somme, pur parlandone negativamente nella motivazione. L'Azienda ha quindi chiesto un decreto ingiuntivo per riavere il denaro. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, ribadendo il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione nel rito del lavoro. Se il dispositivo tace su una domanda, la motivazione contrastante si considera come non apposta. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per verificare l'effettivo pagamento e disporre la restituzione.
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