Una condomina impugnava due delibere assembleari relative all'avvio di lavori straordinari e alla nomina di un tecnico, lamentando l'assenza di urgenza e l'illegittimità dei costi. Nel corso del giudizio, il Condominio adottava nuove delibere che revocavano le precedenti e davano avvio ai lavori. La Corte d'Appello dichiarava dunque la cessazione della materia del contendere, compensando parzialmente le spese legali sulla base della soccombenza virtuale. La Cassazione ha confermato tale decisione, ribadendo che la valutazione sulla ripartizione delle spese, in assenza di una decisione nel merito, spetta al giudice di merito ed è insindacabile se logicamente motivata.
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