Una società immobiliare ha contestato la rettifica della rendita catastale di un capannone industriale, decisa dall'Agenzia delle Entrate dopo alcuni lavori di ampliamento comunicati tramite procedura DOCFA. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto legittimo l'accertamento del fisco, poiché l'ampliamento aumenta il pregio complessivo dell'immobile. La società ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione illogica e l'uso di prezzari non depositati in giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la motivazione della sentenza d'appello rispetta ampiamente il minimo costituzionale, spiegando chiaramente l'iter logico seguito. Inoltre, la contestazione sull'uso dei prezzari è inammissibile poiché mira a una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. La società perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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