Alcuni investitori hanno citato in giudizio un istituto di credito per la presunta violazione degli obblighi informativi. Dopo una vittoria in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso finale degli investitori inammissibile, stabilendo principi chiave: la mancata consegna della copia del contratto quadro non lo rende nullo e il ricorso in Cassazione non può mirare a un riesame dei fatti, ma deve rispettare rigorosi criteri di specificità e autosufficienza. La sentenza chiarisce la distinzione tra onere di allegazione dell'inadempimento, a carico del cliente, e onere della prova dell'adempimento, a carico della banca.
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