Un'impresa costruttrice ha sottoscritto un atto per opere aggiuntive nell'ambito di un appalto e perizia di variante, concordando nuovi prezzi subordinati all'approvazione dell'ente concedente. Il direttore dei lavori ha ordinato l'avvio delle attività, contabilizzando in via provvisoria importi maggiori. In seguito, l'ente pubblico ha negato l'approvazione del sovrapprezzo per i materiali di rilevato. Nel saldo finale la committente ha trattenuto oltre due milioni di euro anticipati. L'appaltatore ha agito con decreto ingiuntivo, sostenendo che l'ordine del direttore dei lavori vincolasse la stazione appaltante e integrasse una rinuncia alla condizione. I giudici di merito hanno revocato l'ingiunzione e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa, confermando che il direttore dei lavori non può impegnare la volontà contrattuale del committente e che la mancata approvazione dell'ente rende legittimo lo stralcio dei compensi non approvati.
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