Diversi autisti hanno svolto servizi di trasporto per una grande azienda committente, pur essendo formalmente assunti da una cooperativa appaltatrice. Il committente gestiva direttamente gli orari, i percorsi e le istruzioni operative quotidiane dei lavoratori, fornendo anche le attrezzature necessarie. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento di un appalto non genuino e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la società committente. I giudici di merito hanno riconosciuto la natura fittizia dell'appalto, ordinando l'assunzione diretta e il risarcimento del danno per le retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda committente.
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