L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la sentenza d'appello favorevole a una commerciante ambulante. L'accertamento contestava ricavi non dichiarati per l'anno 2006, quantificati tramite versamenti ingiustificati sul conto prelievi. Tuttavia, i giudici regionali hanno confermato l'annullamento dell'atto basandosi su vicende estranee all'annualità in esame, richiamando la capienza di silos per olio e presunte operazioni inesistenti riferite all'anno precedente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso erariale, rilevando il vizio di motivazione apparente della sentenza. L'organo giudicante ha omesso l'esame della reale pretesa impositiva, generando una decisione priva di nesso logico con gli atti processuali. La Suprema Corte ha pertanto cassato la pronuncia con rinvio a una diversa sezione per il riesame.
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