Una società acquirente ha acquistato un complesso aziendale da una clinica successivamente fallita. In seguito, la società ha chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per recuperare sia una somma pagata a un terzo creditore, sia l'imposta di registro versata per l'atto di acquisto. Il Giudice Delegato e il Tribunale hanno ammesso con riserva il primo importo, ma hanno escluso le spese fiscali di registro perché il contratto di vendita poneva i tributi a carico esclusivo dell'acquirente. Durante la causa in Cassazione, la società ha incassato interamente la somma ammessa con riserva tramite i riparti fallimentari. I Giudici di Legittimità hanno dichiarato estinta la lite sul credito rimborsato e hanno confermato l'esclusione definitiva delle spese di registro, rigettando le pretese della società acquirente e condannandola alle spese processuali.
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