Un Contribuente ha contestato un accertamento fiscale induttivo emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'accertamento riguardava maggiori redditi di impresa (IRPEF, IRAP, IVA) per l'anno 2011, a causa di significative discrepanze tra le fatture dichiarate dal Contribuente e i dati risultanti dalle comunicazioni dell'Azienda Cliente e dalle comunicazioni IVA. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo l'atto motivato e l'accertamento legittimo. Il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando vizi di motivazione della sentenza e falsa applicazione delle norme sull'accertamento basato su presunzioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell'accertamento fiscale induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile. Il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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