Un Proprietario ha affittato un immobile industriale a un primo Inquilino, che ha modificato la pavimentazione per la sua attività. Il contratto prevedeva l'obbligo di ripristino immobile locato. Dopo la risoluzione consensuale, il Proprietario ha riaffittato l'immobile, già modificato e per la stessa attività, a un secondo Inquilino. Quest'ultimo ha receduto senza ripristinare. Il Proprietario ha chiesto i costi di ripristino ai soci del primo Inquilino. I giudici di merito li hanno condannati. La Cassazione ha annullato la condanna, ritenendo la motivazione insufficiente. Ha sottolineato la necessità di valutare se il Proprietario abbia tratto vantaggio dalle modifiche, riaffittando l'immobile per la stessa attività. La causa è stata rinviata per una nuova valutazione dell'obbligo di ripristino immobile locato.
Continua »