Uno straniero, già espulso, rientrava illegalmente in Italia. Il Tribunale ha deciso di non punirlo applicando la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità 'grossolane' del rientro. La Procura ha impugnato la decisione, ritenendo la motivazione insufficiente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. Secondo la Corte, il modo semplice e non astuto con cui è avvenuto il rientro dimostra una scarsa pericolosità sociale, giustificando pienamente l'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale.
Continua »