Un Lavoratore, condannato per Inosservanza di pena, ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello. Egli sosteneva di aver violato la misura restrittiva a causa di gravi problemi di salute che richiedevano l'acquisto urgente di un farmaco, o per un litigio con la moglie che si era rifiutata di procurarlo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni del Lavoratore ripetitive e già confutate dalla Corte d'Appello, la quale aveva evidenziato la sua presenza in bicicletta in direzione di Torino e la mancanza di allegazioni sulla sua salute al momento dell'arresto. Inoltre, la Corte ha escluso la "particolare tenuità del fatto", confermando la piena responsabilità del Lavoratore.
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