Un automobilista è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito dell'esito positivo dell'alcoltest. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata tempestiva allegazione del verbale dell'alcoltest, la presunta assenza di prova della periodica revisione dell'etilometro, la distanza temporale di trentaquattro minuti tra il fermo e il test, richiedendo inoltre l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il ritardo nel deposito del verbale costituisce mera irregolarità. Inoltre, la Corte ha chiarito che spetta all'imputato l'onere di allegare vizi specifici sul macchinario prima di gravare l'accusa della relativa prova probatoria. Lo scarto temporale ridotto non incide sulla validità del controllo e la presenza di un passeggero in orario notturno esclude la tenuità del fatto.
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