L'Imputato ha subito una condanna per il reato di concorso in rapina impropria a seguito del furto di denaro e oggetti preziosi in oro, durante il quale ha esercitato violenza per assicurarsi la fuga e il bottino. La difesa ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto, la derubricazione del reato, l'attenuante del danno di speciale tenuità e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno escluso la particolare tenuità a causa dei limiti di pena edittali previsti per la rapina impropria. Inoltre, la Corte ha confermato la gravità della condotta violenta, l'entità economica del bottino sottratto e la pericolosità sociale dell'imputato recidivo, condannandolo alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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