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Art. 130 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

71 provvedimenti

Altri anni per Art. 130 Codice di Procedura Penale

Scambio tra multa e ammenda: serve la correzione di errore materiale
Una persona imputata per diffamazione concordava la pena con la Procura tramite patteggiamento. Il Tribunale accoglieva l'accordo ma, per una svista nel dispositivo finale, indicava la sanzione con il termine ammenda anziché multa. Il Procuratore Generale impugnava quindi la decisione davanti alla Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che lo scambio terminologico tra due tipi di pene pecuniarie non richiede un ricorso in Cassazione. La questione rientra pienamente nella correzione di errore materiale, una procedura rapida e semplificata che spetta direttamente al giudice che ha pronunciato la sentenza.
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Correzione errore materiale tra motivazione e condanna
La Corte di Appello ha riconosciuto nella motivazione della sentenza l'avvenuta prescrizione del reato a favore dell'imputato. Tuttavia, nel dispositivo finale letto in aula, i giudici hanno erroneamente confermato la precedente sentenza di condanna del Tribunale. L'imputato ha quindi presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione per far valere l'estinzione del reato. I Supremi Giudici hanno stabilito che il contrasto evidente tra motivazione e dispositivo costituisce una mera svista redazionale. Di conseguenza, la Cassazione ha riqualificato il ricorso come istanza di correzione errore materiale, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per la formale rettifica del provvedimento a favore dell'imputato.
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Correzione di errore materiale: refuso sulla data e prescrizione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che contestava la correzione di errore materiale disposta dai giudici di merito in merito alla data del reato contestato. L'errore sulla data era evidente dagli atti di indagine e dalle stesse deduzioni della difesa, che collocavano i fatti al 2009. La correzione risultava decisiva per escludere la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, evidenziando come l'imputato si fosse limitato a riproporre censure già respinte. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Appello Penale Tardivo: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Un Lavoratore, condannato per ricettazione e detenzione di armi, ha presentato ricorso in appello oltre i termini. La Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'errore del difensore nel rispettare i termini non giustifica la restituzione nel termine. Ha inoltre chiarito che un'ordinanza di correzione di errori materiali in una sentenza non riapre i termini per l'impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia all’impugnazione penale: spese e sanzione restano valide
Un cittadino condannato ha presentato istanza di correzione di errore materiale contro un'ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento precedente aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso a seguito di una sua esplicita rinuncia all'impugnazione penale, condannandolo contestualmente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione verso la Cassa delle Ammende. L'istante riteneva illegittimo tale addebito economico a fronte del ritiro spontaneo dell'atto difensivo. I Supremi Giudici hanno respinto la richiesta, ribadendo che l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria è un effetto legale automatico derivante dalla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, non costituendo alcun vizio o errore materiale del provvedimento.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: le sanzioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un cittadino contro la sentenza di appello. Il primo motivo sollevato riguardava un mero errore materiale contenuto nel dispositivo, del tutto privo di rilevanza decisionale. Gli altri motivi non affrontavano le argomentazioni della sentenza impugnata e richiedevano un nuovo esame dei fatti e delle prove. Tale riesame è precluso al giudice di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la decisione precedente e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha esaminato la condanna inflitta a un imputato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità o su qualità personali a un pubblico ufficiale. Il ricorrente ha contestato un errore formale nella data della sentenza e la qualificazione del fatto commesso. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente l'atto. L'errore sulla data era già stato sanato con una correzione di errore materiale, mentre le censure sulla responsabilità penale erano generiche e prive di reale confronto con la sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'imputato alle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: il refuso non cancella la pena
L'Imputato ha presentato ricorso per contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha sostenuto la presenza di una contraddizione nella decisione di secondo grado, la quale menzionava per errore la loro concessione nel dispositivo di primo grado. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale incongruenza costituisce un semplice errore materiale, privo di effetti sostanziali. I giudici d'appello hanno ampiamente motivato le ragioni del diniego della riduzione di pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, condannando l'Imputato al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Correzione errore materiale: prevale il dispositivo
Un condannato per reati sessuali ha impugnato l'ordinanza del giudice che rettificava il calcolo della pena definitiva. L'imputato sosteneva che la modifica peggiorasse la sua sanzione e non rientrasse in una semplice correzione errore materiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che il dispositivo prevale sulla motivazione e che la rettifica di una divergenza formale mediante la procedura di correzione è pienamente legittima se la sanzione rispetta i limiti di legge vigenti al momento dei fatti.
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Ricorso Penale Inammissibile: Firma del Giudice e Irregolarità
Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. I motivi del ricorso erano già stati esaminati e respinti dal giudice precedente. Inoltre, la Corte ha chiarito che la firma della sentenza da parte del solo estensore, e non del presidente del collegio, non causa nullità ma è una semplice irregolarità. Per questo motivo, l'appello è stato respinto e il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Falsa dichiarazione gratuito patrocinio: condanna pur con errore
L'Imputato presenta domanda per il beneficio dello Stato dichiarando un reddito nettamente inferiore a quello reale. Nel capo di imputazione iniziale la Procura commette un errore materiale indicando l'anno di imposta e l'importo esatto, poi corretti nel corso del processo. L'Imputato ricorre in Cassazione sostenendo che la correzione abbia leso il suo diritto di difesa e lamentando una falsa dichiarazione gratuito patrocinio non intenzionale. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'errore materiale non crea incertezza se gli atti allegati illustrano chiaramente la situazione reale. Inoltre, la percezione continuativa di stipendi mensili dimostra la piena consapevolezza dell'illecito. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Correzione errore materiale: no all’annullamento senza interesse
Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la correzione errore materiale di un'ordinanza relativa alla revoca dell'affidamento in prova per Il Ricorrente. Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contestando presunte carenze del provvedimento e la violazione del contraddittorio, lamentando la decisione resa senza preventiva udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilita' del ricorso. I giudici supremi hanno chiarito che l'adozione di un provvedimento di correzione senza convocare le parti costituisce una nullita', ma questa puo' essere fatta valere soltanto dimostrando un concreto e specifico interesse a partecipare all'udienza camerale. Mancando tale indicazione, Il Ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Lesione del diritto di difesa: mero errore o vizio reale
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo la nullità della decisione di appello a causa di vizi procedurali. In particolare, il ricorrente lamentava la presenza del nome del precedente difensore nell'intestazione della sentenza e alcune incongruenze nelle conclusioni del Procuratore Generale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che nessuna concreta lesione del diritto di difesa si è verificata. La Corte territoriale ha esaminato integralmente le tesi del nuovo legale, mentre lo scambio di nominativi costituiva una mera svista grafica priva di conseguenze sul diritto all'assistenza tecnica. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Sospensione della prescrizione: no all’estinzione del reato
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata dichiarazione di estinzione per un reato paesaggistico, sostenendo il decorso dei tempi di legge e lamentando l'omessa conferma dei benefici concessi in primo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Riguardo alla sospensione della prescrizione, i giudici hanno ribadito che ai reati commessi tra il 2017 e il 2019 si applica la disciplina della Legge Orlando, la quale sospende i termini durante le fasi d'appello, rendendo la prescrizione non ancora maturata. Per quanto riguarda i benefici di legge, la Corte d'Appello aveva già emesso ordinanza di correzione dell'errore materiale confermando i benefici, eliminando così l'interesse al ricorso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma esonerato dal versamento della sanzione alla Cassa delle Ammende.
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Errore materiale nella sentenza penale: il refuso non annulla la pena
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando una discrepanza testuale nel calcolo della pena per la continuazione dei reati. La motivazione della Corte d'Appello menzionava un aumento di sei mesi anziché di quattro mesi. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione chiarendo che tale discrepanza costituisce un semplice refuso di scrittura. Il testo del dispositivo ha confermato integralmente la condanna del primo grado senza alterare la pena finale. La presenza di un banale errore materiale nella sentenza penale non invalida la pronuncia e non autorizza il ricorso in sede di legittimità se il dispositivo resta immutato ed eseguibile. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al versamento delle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Omessa dichiarazione dei redditi: l’errore sulla data non salva
La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di una contribuente per il reato di omessa dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2014. Nel definire il processo, il giudice correggeva un errore materiale presente nel capo di accusa, indicante per sbaglio il 2014 anziché il 2015 come data di consumazione dell'illecito. L'imputata ricorreva per Cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa per mutamento dell'accusa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la semplice rettifica del termine di presentazione non stravolge il fatto storico, specie quando la contribuente conosceva perfettamente la contestazione fiscale.
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Furto aggravato: ricorso generico e sanzione confermata
L'Imputato ha presentato ricorso per contestare la condanna per furto aggravato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava anche la presenza di errori nell'indicazione degli articoli di legge e la contestazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha giudicato infondate e generiche le doglianze difensive, rilevando che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente ogni aspetto della decisione. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'Imputato al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Correzione errore materiale: data errata rettificata dai giudici
La Procura ha rilevato una discrepanza anagrafica all'interno di un provvedimento giudiziario e nel registro dei processi. Gli atti indicavano infatti il 16 ottobre 1986 quale data di nascita dell'imputata anziché il corretto giorno 26 ottobre 1986. Il Pubblico Ministero ha quindi formalizzato l'istanza per ottenere la correzione errore materiale dei documenti ufficiali. La Corte di Cassazione ha esaminato i registri depositati ed ha accertato l'effettiva natura materiale della svista. I giudici di legittimità hanno accolto la richiesta, ordinando alla cancelleria di inserire la rettifica anagrafica direttamente sugli atti originali senza alterare la decisione penale.
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Rifiuto del videocollegamento e processo a distanza
L'imputata ha impugnato la sentenza di condanna lamentando la violazione del proprio diritto di difesa. La persona accusata si era rifiutata di accedere alla saletta del carcere per la partecipazione a distanza al processo, pretendendo una sedia a rotelle e un accompagnatore. La relazione medica del direttore sanitario ha smentito tale necessità fisica, confermando la piena capacità di deambulazione della detenuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, trasmettendo gli atti relativi all'identità anagrafica ai giudici territoriali e alla Procura.
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Sospensione condizionale della pena negata: ricorso inammissibile
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando una disparità di trattamento rispetto al coimputato. In subordine, ha chiesto la correzione della sentenza per presunto errore materiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La legge vieta al giudice dell'esecuzione di concedere tale beneficio al di fuori del riconoscimento della continuazione di reati. Inoltre, nel processo originario il beneficio era stato escluso legittimamente per il superamento dei limiti massimi di pena stabiliti dalla legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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