Una contribuente, socia di una società, ha impugnato un avviso di accertamento lamentando la violazione del litisconsorzio necessario, poiché la sua causa non era stata riunita a quella della società e degli altri soci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che sebbene il litisconsorzio necessario sussistesse, il principio del contraddittorio era stato sostanzialmente rispettato. Infatti, i diversi ricorsi, pur formalmente separati, erano stati trattati congiuntamente, avevano identiche motivazioni e difese, e le decisioni di merito erano sostanzialmente identiche. Di conseguenza, la nullità non è stata dichiarata per evitare un inutile dispendio di attività processuale.
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