Una pubblica amministrazione proponeva ricorso per cassazione avverso una decisione di una commissione tributaria regionale. Accortasi di aver depositato il ricorso oltre i termini di legge, presentava istanza di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso non fa scattare l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, in quanto questa sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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