Credito Privilegiato del Garante: La Cassazione Conferma la Prelazione anche nel Concordato
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33351/2023 affronta un tema cruciale nel diritto fallimentare e bancario: la natura del credito privilegiato vantato dal Fondo di Garanzia per le PMI quando interviene per coprire un finanziamento. La Suprema Corte chiarisce che tale privilegio non sorge al momento del pagamento, ma è una qualità intrinseca della garanzia sin dalla sua origine, con importanti conseguenze per le imprese in concordato preventivo.
I Fatti di Causa
Una società a responsabilità limitata, dopo aver ottenuto nel 2011 un finanziamento parzialmente garantito dal Fondo per le piccole e medie imprese, avviava nel 2016 una procedura di concordato preventivo. Nel 2017, a seguito dell’inadempimento della società, l’ente gestore del Fondo di Garanzia pagava alla banca finanziatrice una somma considerevole, surrogandosi nei diritti di quest’ultima.
Successivamente, l’Agente della riscossione notificava alla società una cartella di pagamento basata su tale credito, qualificandolo come privilegiato. La società si opponeva, sostenendo che il credito dovesse avere natura chirografaria (cioè non privilegiata), in quanto il privilegio non poteva sorgere dopo l’ammissione al concordato preventivo.
Mentre il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la natura privilegiata del credito, la società ricorreva in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Questione del Credito Privilegiato
La società ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
- Pagamento parziale: Sosteneva che l’azione di surroga non fosse esercitabile, poiché l’ente garante aveva soddisfatto solo parzialmente il creditore principale. La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile, in quanto sollevato tardivamente nel giudizio di appello e non tramite un motivo formale.
- Violazione delle regole concorsuali: La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 168 della legge fallimentare, che impedisce la costituzione di nuove cause di prelazione dopo l’apertura della procedura di concordato. Secondo la sua tesi, il privilegio sarebbe sorto solo con il pagamento del garante, un evento posteriore all’avvio del concordato, e quindi inopponibile agli altri creditori.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara interpretazione sulla genesi del credito privilegiato del Fondo di Garanzia. Il punto centrale della decisione è che la natura privilegiata del credito non deriva dall’atto di surrogazione, ma è una caratteristica intrinseca e originaria della garanzia stessa, stabilita dalla legge vigente al momento della sua concessione (in questo caso, il d.lgs. n. 123 del 1998).
La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che il privilegio era preesistente alla procedura di concordato. L’intervento del Fondo e il successivo pagamento non hanno creato un nuovo privilegio, ma hanno semplicemente attivato un diritto preesistente. La surrogazione ha solo comportato il trasferimento della titolarità del credito, che ha mantenuto la sua natura privilegiata originaria.
In sostanza, il presupposto da cui partiva la società ricorrente – ovvero che il privilegio fosse sorto dopo la domanda di concordato – è stato ritenuto errato in fatto e in diritto. Il privilegio era già connesso al credito garantito fin dall’inizio, e pertanto pienamente opponibile alla massa dei creditori.
Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio fondamentale a tutela delle garanzie pubbliche. Il credito privilegiato del Fondo di Garanzia per le PMI non è un diritto che si acquisisce con il pagamento, ma una qualità connaturata alla garanzia stessa sin dalla sua concessione. Questa interpretazione rafforza la posizione del Fondo nelle procedure concorsuali, assicurando che il suo intervento, finalizzato a sostenere il sistema creditizio, sia assistito da una prelazione effettiva. Per le imprese in crisi, ciò significa che i debiti assistiti da tale garanzia dovranno essere trattati come privilegiati nel piano concordatario, con evidenti impatti sulla distribuzione delle risorse ai creditori.
Il credito di un garante pubblico che paga un debito per conto di un’impresa in concordato ha natura privilegiata?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio è una caratteristica intrinseca della garanzia pubblica sin dalla sua concessione e non sorge al momento del pagamento. Pertanto, il credito mantiene la sua natura privilegiata anche se il garante si surroga dopo l’inizio della procedura di concordato.
È possibile sollevare per la prima volta una questione giuridica nella comparsa conclusionale d’appello?
No. La Corte ha ribadito che la comparsa conclusionale serve solo a illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte. Introdurre una questione nuova in quella sede è inammissibile, e il giudice non può e non deve pronunciarsi su di essa.
La regola che vieta la costituzione di nuovi privilegi dopo l’apertura del concordato si applica al credito del Fondo di Garanzia?
No, perché secondo la Corte il privilegio del Fondo di Garanzia non è ‘nuovo’. Esso preesiste alla procedura concorsuale, essendo legato alla natura pubblica dell’intervento e alla legge che lo disciplina (nel caso di specie, il d.lgs. 123/1998). La surroga del Fondo non crea un nuovo privilegio, ma trasferisce semplicemente un credito che era già privilegiato in origine.