La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1252/2025, ha stabilito che un impianto eolico, essendo ancorato al suolo e destinato a lunga durata, rientra nella categoria degli immobili ai fini della garanzia gravi difetti ex art. 1669 c.c. Il crollo della navicella, causato da un errore di assemblaggio, è stato qualificato come grave difetto, ma l'azione di risarcimento è stata respinta per prescrizione, in quanto avviata oltre un anno dalla denuncia.
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