La Corte di Cassazione ha stabilito che la dicitura 'termine essenziale' in un contratto preliminare di vendita immobiliare non comporta automaticamente la risoluzione del contratto in caso di scadenza. Se le parti, con il loro comportamento successivo, dimostrano di avere ancora interesse all'affare, il termine perde la sua essenzialità. Nel caso specifico, la colpa dell'inadempimento è stata attribuita ai promissari acquirenti, legittimando il recesso dei venditori e la ritenzione della caparra.
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