Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito relativo all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e al pagamento dei relativi contributi previdenziali. La Corte d'appello ha ritenuto legittima la pretesa dell'ente previdenziale, evidenziando che il semplice versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non esclude l'obbligo contributivo in presenza di un reddito superiore alla soglia di esenzione. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione ma, successivamente, ha depositato un'istanza manifestando la volontà di aderire alla definizione agevolata dei debiti esattoriali (cosiddetta rottamazione), che presuppone la rinuncia alle liti pendenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare il raddoppio del contributo unificato né condannare il ricorrente alle spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva.
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