Un contribuente, a cui erano state revocate le agevolazioni per la prima casa, ha impugnato gli avvisi di liquidazione. Durante il ricorso in Cassazione, ha aderito a una **definizione agevolata liti tributarie**, rinunciando al giudizio e pagando il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha stabilito che, in caso di rinuncia al ricorso per effetto di una definizione agevolata, le spese legali devono essere compensate tra le parti. Questo perché la rinuncia è un requisito della definizione agevolata, e condannare il contribuente alle spese andrebbe contro lo spirito della norma che mira a facilitare la chiusura delle controversie.
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