Un cittadino ha stretto un concordato in appello per rideterminare la pena a suo carico, ottenendo l'esclusione di una circostanza aggravante. In seguito, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e chiedendo il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha chiarito che il concordato in appello limita in modo rigoroso le possibilità di successivo ricorso. L'impugnazione è consentita soltanto per vizi della volontà, mancanza di consenso delle parti o per una decisione difforme dal patto da parte del giudice. Le doglianze relative a motivi rinunciati o al calcolo della sanzione non sono ammissibili, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna, sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Continua »