Un'azienda ha versato erroneamente l'IVA su una cessione di magazzino, poi riqualificata come trasferimento d'azienda (operazione esclusa da IVA). Dopo che la Cassazione ha accertato il diritto al rimborso dell'imposta, è nata una controversia sul calcolo degli interessi. L'azienda pretendeva interessi compensativi dal momento del versamento, mentre l'Agenzia delle Entrate riteneva applicabili gli interessi moratori dalla domanda di rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che per i tributi indiretti non si applica la disciplina delle imposte dirette. Di conseguenza, gli interessi su rimborso IVA hanno natura moratoria e decorrono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda di rimborso, secondo la legge speciale del 1961, e non dal momento del versamento indebito.
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