Una banca internazionale, creditrice di una società in concordato, ha cercato di ottenere la consegna di azioni in base a un titolo esecutivo complesso, formato da una sentenza straniera di condanna al pagamento e dalla sentenza italiana di omologa del concordato. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, stabilendo che i due provvedimenti non possono essere combinati per creare un titolo esecutivo per una prestazione (consegna di azioni) diversa da quella originaria (pagamento di una somma). La Corte ha accolto l'opposizione della società, dichiarando l'inesistenza del diritto della banca a procedere esecutivamente in tal senso.
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