Due imputati, condannati in appello per insolvenza fraudolenta, ricorrono in Cassazione lamentando la nullità della sentenza. Il loro avvocato di fiducia aveva inviato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore tramite PEC due giorni prima dell'udienza. Il giudice d'appello, non avendo ricevuto l'atto in tempo, aveva celebrato l'udienza nominando un sostituto d'ufficio. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, per i fatti antecedenti alla digitalizzazione obbligatoria, l'invio tramite PEC imponeva al difensore l'onere di accertarsi dell'effettiva ricezione da parte della cancelleria prima dell'udienza. Non bastando la sola ricevuta di accettazione automatica, la mancata conoscenza dell'istanza da parte del giudice non determina alcuna nullità. I ricorrenti perdono la causa e sono condannati alle spese.
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