Un uomo, condannato per ricettazione di sigarette, aveva chiesto in appello il beneficio della Non menzione della condanna nel suo casellario giudiziale. La Corte d'Appello ha ignorato completamente la richiesta, non fornendo alcuna motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo un principio fondamentale: se la difesa presenta una richiesta specifica, il giudice ha il dovere di rispondere con una motivazione, sia che accolga o respinga l'istanza. Il silenzio del giudice è illegittimo. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata su questo punto e rinviata a un nuovo giudice per una decisione motivata, mentre la condanna per il reato è diventata definitiva.
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