La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una cittadina contro la revoca della sospensione condizionale della pena, confermando la validità della richiesta del Pubblico Ministero presentata tramite PEC. La difesa contestava l'uso di un indirizzo email non conforme e la natura analogica del documento scansionato. La Suprema Corte ha stabilito che, trattandosi di un **incidente di esecuzione** e non di un'impugnazione, non si applicano le rigide sanzioni di inammissibilità previste dalla Riforma Cartabia per il deposito telematico, la cui piena obbligatorietà scatterà solo nel 2027. L'atto è stato ritenuto valido poiché ha raggiunto lo scopo di informare il giudice e ha garantito il regolare contraddittorio tra le parti.
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