Un uomo, indagato per partecipazione a un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga (associazione a delinquere), si appella alla Corte di Cassazione contro la sua detenzione cautelare. Contesta vizi procedurali, come la mancata trasmissione di documenti e l'invalidità delle intercettazioni, e la carenza di prove di un'associazione stabile. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando la decisione del tribunale inferiore. Viene chiarito che le obiezioni procedurali devono essere sollevate nelle sedi di merito e che le prove raccolte, incluse intercettazioni che delineano una struttura organizzata, ruoli definiti e una cassa comune, costituiscono indizi gravi e sufficienti per il reato contestato.
Continua »