La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5229/2025, ha stabilito che una società 'in house', interamente partecipata da un ente pubblico e operante nel settore della distribuzione del gas, non è esonerata dall'obbligo contributivo verso un fondo integrativo gestito dall'Istituto Previdenziale. La Corte ha rigettato il ricorso della società, affermando che la sua natura giuridica di società per azioni e l'operare in un regime di concorrenza la equiparano a un'azienda privata ai fini degli obblighi previdenziali, indipendentemente dalla proprietà pubblica del capitale. La scelta di operare tramite uno strumento di diritto privato comporta l'accettazione di tutte le regole relative, inclusi gli oneri contributivi, per non alterare la concorrenza sul mercato.
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