Un gruppo di avvocati impugna la proclamazione degli eletti al Consiglio dell'Ordine locale. Il Consiglio Nazionale Forense dichiara il reclamo inammissibile perché depositato direttamente presso la sua sede anziché presso il Consiglio dell'Ordine locale, come previsto da una vecchia norma. I legali ricorrono in Cassazione, sostenendo la prevalenza di una legge più recente. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti rinunciano al ricorso, avendo ottenuto sentenze favorevoli in altre cause connesse. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, dichiara l'estinzione del processo.
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