Un Pubblico Ufficiale della Guardia di Finanza è stato sospeso per un anno dall'esercizio delle sue funzioni con l'accusa di corruzione. Secondo l'accusa, l'uomo, insieme a un collega, avrebbe accettato promesse di denaro da un imprenditore in cambio di informazioni riservate su indagini e intercettazioni in corso. La difesa ha contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un altro procedimento per reati fiscali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito la piena utilizzabilità delle intercettazioni in quanto sussiste un legame di connessione sostanziale tra i reati originari e la corruzione. Inoltre, le conversazioni intercettate tra terzi non costituiscono una chiamata in correità e possono essere valutate liberamente dal giudice come prova diretta o indizio grave, senza necessità di riscontri esterni.
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