Un contribuente impugna una cartella di pagamento sostenendo che l'atto presupposto gli sia stato notificato al vecchio indirizzo. La questione centrale riguarda la validità della notifica cambio residenza. Il contribuente afferma che la variazione anagrafica è efficace verso il Fisco dopo 30 giorni, senza bisogno di una comunicazione specifica. L'Agenzia delle Entrate, invece, riteneva legittima la notifica all'ultimo indirizzo noto, non avendo ricevuto alcuna comunicazione diretta. La Cassazione, tuttavia, non decide nel merito. Poiché il contribuente ha aderito a una definizione agevolata (rottamazione), la Corte sospende il giudizio per verificare se il pagamento sia stato completato, evento che estinguerebbe la causa. L'esito finale è quindi rimandato.
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