Una compagnia assicurativa ha emesso un assegno di traenza per liquidare un indennizzo. Il titolo, spedito per posta ordinaria, è stato rubato e incassato da un malfattore presso un ufficio postale utilizzando un documento d'identità falso. La compagnia ha dovuto pagare nuovamente il vero beneficiario e ha citato in giudizio l'ente postale per chiedere il risarcimento del danno, lamentando la mancata verifica dell'identità del presentatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'assenza di responsabilità dell'ente postale. La banca negoziatrice risponde per contatto qualificato secondo la diligenza professionale, ma non ha una responsabilità oggettiva. Avendo l'ente postale verificato la corrispondenza del nome sul documento (non palesemente alterato) e sul titolo, ha fornito la prova liberatoria di aver agito senza colpa.
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